POS. II Prot. 19474 - 211.09.11 Palermo, 04/12/2009

OGGETTO: Determinazione TARSU - Intervento sostitutivo per determinazione tariffa e istituzione capitolo di spesa nei bilanci comunali ex art. 21 l.r. 19/2005. Possibilità di determinare la tariffa per periodi precedenti.





ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio di diretta collaborazione On.le Assessore
PALERMO




1. Con nota 52044/Gab del 4 dicembre 2009 codesto Ufficio, ha trasmesso la relazione del Dipartimento delle autonomie locali - Servizio 12, prot. 32294 del 3 dicembre 2009.

In tale relazione il predetto Dipartimento, premesso che l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque ha chiesto che l'Assessorato stesso disponesse un intervento sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti in ordine all'approvazione della TIA/TARSU per gli anni dal 2004 al 2010 nonché alla contestuale istituzione del capitolo di spesa, con adeguata dotazione finanziaria, previsto dall'art. 21, comma 17, della l.r. 19/2005, ha rappresentato di aver effettuato un complessivo esame del quadro normativo della fattispecie e ha evidenziato di nutrire seri dubbi sulla possibilità di disporre l'approvazione delle tariffe TARSU/TIA per i periodi antecedenti e, quindi, per gli anni dal 2004 al 2009.

Rappresenta, infatti, il Dipartimento, anzitutto, che i principi applicabili alla TARSU valgono anche per la T.I.A., stante la pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 238 del 2009) che ha confermato per la T.I.A. la natura tributaria analoga a quella della T.A.R.S.U.

Ciò posto, continua il Dipartimento, le tariffe TARSU, a termini dell'art. 69 del d. l.vo 509/1993, sono deliberate entro il 31 ottobre di ciascun anno e, in ogni caso, hanno effetto dall'anno solare successivo.
Sotto altro profilo, sia il Consiglio di Stato (sent. 6400 del 2006) sia il CGA (sent. 48 del 2009) si sono pronunciati nel senso che le deliberazioni relative a tariffe e aliquote comunali hanno effetto dall'anno solare successivo e, in mancanza di approvazione preventiva, si intendono automaticamente prorogate le tariffe ed aliquote degli anni precedenti.
Analogo tenore ha la giurisprudenza tributaria, che ha affermato che le tariffe TIA approvate dai comuni non possono trovare applicazione per il periodo antecedente alla loro approvazione, escludendone, quindi, un'efficacia retroattiva (C.T.P. Di Catania, sent. n. 842 del 2009).
Anche il TAR Sicilia- Catania, con sentenza n. 1245 del 2009 si è espresso affermando l'irretroattività dell'imposizione tributaria.

Prospetta, infine, il Dipartimento che diversi comuni, in risposta alle diffide ad operare, hanno controdedotto di non aver potuto provvedere all'approvazione delle tariffe per mancato invio da parte delle autorità d'ambito dei piani industriali e finanziari sulla scorta dei quali poter definire le tariffe stesse.

Ciò posto il Dipartimento, nutrendo perplessità sulla possibilità di disporre un controllo sostitutivo come richiesto dall'Agenzia dei rifiuti ed acque, in particolare per quanto attiene alla determinazione delle tariffe per gli anni antecedenti al 2010, propone alla firma dell'Assessore schemi di decreti di nomina di commissari ad acta finalizzati all'approvazione della TARSU/TIA per l'anno 2010, compresa l'istituzione del capitolo di spesa, con l'adeguata dotazione finanziaria, previsto dall'art. 21, comma 17, della l.r. 19/2005, oltre che all'adozione di tutti gli atti necessari, e sinora disattesi dagli organi comunali, per la tutela dell'erario pubblico.

Codesto Ufficio, quindi, chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere su quanto rappresentato dal predetto servizio del Dipartimento, anche ai fini di una complessiva ricostruzione della materia, rappresentando la massima e assoluta urgenza, ulteriormente rappresentata, per le vie brevi.



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue, in forma concisa, stante i ristrettissimi tempi imposti dall'urgenza rappresentata.


A termini dell'art. 69 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.".
La disposizione, posta nel Capo III "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" del predetto decreto legislativo, appare applicabile, come il Dipartimento ha osservato, anche alla tariffa di igiene ambientale (TIA), stante la sostanziale natura tributaria e, in ogni caso, l'analoga natura della TARSU, della stessa affermata di recente anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 238 del 24 novembre 2009).

Peraltro il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Pertanto non appare possibile prevedere, oggi, la determinazione della TARSU/TIA per anni passati.

D'altronde, quanto correttamente osservato dal Dipartimento, trova fondamento anche nella giurisprudenza amministrativa e tributaria dallo stesso citata.

Pertanto appare corretto quanto suggerito dal Dipartimento medesimo, e cioè che i decreti di commissariamento prevedano l'approvazione della tariffa solo per il 2010 e non anche per gli anni ad esso precedenti, come richiesto dall'Agenzia per i rifiuti e per le acque.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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